consorzio pietra lavica dell'etna.jpeg

CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA  DELL'ETNA

CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA DELL'ETNA 

Partita IVA:  04811800871
Via Pasteria n 27/C, 95011 - Calatabiano
 

Pec: consorziodellapietralavicadelletna@pec.impresecatania.it

Mail: consorzio.pietralavicadelletna@gmail.com


Presidente:  Dott. Geol. Alfio Grassi - 338.5968265
Segretario - Rag. Giuseppe Buccheri - Tel.: 338.7123890

 


facebook
twitter

Pagina per Segnalazioni - Consorzio Pietra Lavica dell'Etna

 

Finalità del Servizio

Il Consorzio Pietra Lavica dell'Etna mette a disposizione dei propri associati e della collettività il presente canale per la raccolta di segnalazioni inerenti a:

Presunte irregolarità gravi nel settore dell'estrazione e della coltivazione di cave di cui si sia venuti a conoscenza.

Eventuali disservizi o condotte inopportune da parte di funzionari operanti presso gli Enti pubblici competenti nel medesimo settore.

Natura e Valore Legale delle Segnalazioni

Si rende necessario precisare che l'ordinamento giuridico italiano, in materia penale, non ammette la denuncia in forma anonima quale valido strumento per avviare un procedimento ufficiale. La segnalazione anonima, salvo rare e specifiche eccezioni di legge, non è utilizzabile a fini probatori e non può pertanto condurre direttamente a un'inchiesta giudiziaria.

Il divieto è fondato sui principi cardine del diritto di difesa dell'indagato, che deve essere posto nella condizione di conoscere l'identità del denunciante, nonché sulla necessità di prevenire abusi e il reato di calunnia.

Pertanto, coloro che intendano presentare una segnalazione atta a innescare accertamenti ufficiali devono essere consapevoli che, una volta contattati, dovranno dichiarare le proprie generalità e confermare quanto esposto alle competenti Autorità.

La Funzione Propositiva delle Segnalazioni e il Ruolo del Consorzio

In ottemperanza ai principi di legalità e trasparenza sanciti dal proprio Statuto, il Consorzio si dichiara disponibile a:

Accogliere le segnalazioni pervenute.

Affiancare e supportare il segnalante nella fase preliminare di presentazione dell'esposto presso le competenti Forze dell'Ordine, al fine di consentire le opportune verifiche.

È doveroso ricordare che denunciare un reato è un obbligo di legge per i reati più gravi (reati perseguibili d'ufficio) e un preciso dovere civico in ogni altro caso.

Sebbene la segnalazione anonima non sia di per sé valida, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex art. 333 c.p.p.) ha stabilito che, qualora da essa emergano elementi concreti e circostanziati tali da configurare una notitia criminis, il Pubblico Ministero può avvalersene per "stimolare" l'avvio di nuove indagini o integrare indagini già in corso. Le uniche eccezioni al divieto assoluto sono previste dall'art. 240 c.p.p., quando il documento anonimo costituisce esso stesso il "corpo del reato" o proviene dall'imputato.

Destinazione e Gestione dei Dati

In assenza di una conferma formale e della identificazione del segnalante da parte delle Autorità, le segnalazioni anonime pervenute non potranno essere trattenute e verranno distrutte entro 48 ore dalla loro acquisizione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il percorso della legalità inizia da un gesto di responsabilità. Il Consorzio è al vostro fianco per compierlo.