CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA DELL'ETNA
CONSORZIO DELLA PIETRA LAVICA DELL'ETNA
Partita IVA: 04811800871
Via Pasteria n 27/C, 95011 - Calatabiano
Pec: consorziodellapietralavicadelletna@pec.impresecatania.it
Mail: consorzio.pietralavicadelletna@gmail.com
Presidente: Dott. Geol. Alfio Grassi - 338.5968265
Segretario - Rag. Giuseppe Buccheri - Tel.: 338.7123890
STATUTO DEL CONSORZIO
“Consorzio della Pietra Lavica dell’Etna”
Art. 1 - Denominazione e Costituzione
È costituito, ai sensi di legge, un consorzio volontario con attività esterna denominato “Consorzio della Pietra Lavica dell’Etna”.
Art. 2 - Sede
La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Belpasso.
Il Consiglio di Amministrazione è delegato a istituire sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza e agenzie in altre località, in Italia e all’estero.
Art. 3 - Oggetto Sociale e Attività
Il Consorzio è un ente non lucrativo a scopo mutualistico. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, sotto qualsiasi forma, alle imprese associate.
Il Consorzio persegue le finalità di sviluppo e coordinamento del Distretto della Pietra Lavica, riconosciuto con Decreto Assessoriale n. 200 del 06.02.2008, svolgendo funzioni di rappresentanza dei soci presso gli interlocutori istituzionali, economici e finanziari, locali, nazionali e internazionali.
Il Consorzio intraprende ogni iniziativa conforme alla normativa regionale vigente e futura per lo sviluppo del Distretto nel settore della pietra lavica.
Per il perseguimento delle sue finalità, il Consorzio può svolgere, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
a) Animazione territoriale e facilitazione della cooperazione istituzionale e imprenditoriale;
b) Verifica della compatibilità dei progetti pubblici e privati con il programma strategico del Distretto, per l’ammissibilità ai finanziamenti regionali;
c) Tutela, valorizzazione e promozione dell’immagine e del marchio del Distretto;
d) Rafforzamento dei legami di filiera e multifiliera, orientando le imprese associate alla qualità e al mercato;
e) Promozione di strutture e centri di servizio a supporto della competitività delle imprese del Distretto;
f) Assistenza e consulenza organizzativa e gestionale alle imprese consorziate, a supporto delle fasi produttive e di lavorazione, per il miglioramento continuo della qualità dei prodotti;
g) Realizzazione di campagne pubblicitarie, promozionali e di sponsorizzazione di eventi per la valorizzazione dei marchi degli aderenti al Distretto;
h) Tutela degli interessi comuni dei consorziati;
i) Acquisto collettivo di materie prime, semilavorati, attrezzature e beni strumentali; costituzione di gruppi di acquisto per ottenere condizioni economiche vantaggiose e realizzare economie di scala;
l) Promozione dei prodotti e dei servizi dei consorziati attraverso reti distributive, fiere, pubblicità, studi di mercato, cataloghi e iniziative editoriali;
m) Elaborazione di istanze per l’accesso a fondi e finanziamenti pubblici locali, statali e comunitari;
n) Elaborazione di politiche finanziarie comuni;
o) Predisposizione di direttive e regolamenti per il coordinamento delle attività economiche dei consorziati;
p) Organizzazione di corsi e seminari per la formazione e la qualificazione del personale proprio, dei consorziati e dei clienti;
q) Gestione di convegni, incontri e dibattiti per la divulgazione delle attività consortili;
r) Partecipazione a gare d’appalto nazionali e internazionali;
s) Prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
t) Creazione e gestione di marchi di qualità e coordinamento delle produzioni associate;
u) Acquisizione, costruzione e gestione di aree attrezzate.
Il Consorzio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie utili al perseguimento dello scopo sociale. Può assumere partecipazioni in società, consorzi o associazioni con oggetto affine o strumentale, nonché stipulare contratti, assumere personale e rilasciare garanzie.
Art. 4 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2020 e sarà prorogata tacitamente di un triennio, salvo diversa delibera assembleare.
Art. 5 - Soci
Possono divenire soci del Consorzio:
a) Le imprese della filiera della pietra lavica con sede legale o unità produttiva in Sicilia;
b) Gli enti pubblici territoriali siciliani;
c) Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura siciliane;
d) I consorzi, le associazioni e gli enti di sviluppo della filiera della pietra lavica siciliana;
e) Le associazioni, le società finanziarie e i consorzi di imprese che svolgono attività a favore del Distretto;
f) Università, centri di ricerca e centri di formazione con sede in Sicilia.
L’ammissione è subordinata al preventivo riconoscimento della Regione Siciliana quale ente aderente al Distretto della Pietra Lavica.
Art. 6 - Regime Patrimoniale e delle Spese
Il Consorzio non persegue scopi di lucro. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Tutti i costi e le spese di gestione sono a carico delle imprese consorziate, ripartiti in misura uguale tra di esse, salvo diversa delibera assembleare che stabilisca criteri differenti.
I contributi annuali sono determinati sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea.
Art. 7 - Fondo Consortile
Il fondo consortile è costituito da:
a) Le quote di partecipazione versate dai consorziati;
b) I beni acquisiti con detti versamenti;
c) Le eventuali penalità versate per inadempienze;
d) I contributi di enti pubblici;
e) I rimborsi spese per lavori appaltati al Consorzio ed eseguiti dai soci.
La quota associativa annua è fissata in Euro 300,00 (trecento/00). L’importo è modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo.
Eventuali perdite del fondo sono reintegrate dai consorziati secondo modalità e termini stabiliti dall’Assemblea.
Per coprire spese straordinarie, il Consiglio di Amministrazione può imporre contributi straordinari.
Ciascun consorziato è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per prestazioni specifiche e non ordinarie richieste.
Art. 8 - Ammissione dei Soci
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa:
a) Presentazione di domanda sottoscritta dal legale rappresentante;
b) Dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento;
c) Possesso dei requisiti di cui all’Art. 5;
d) Preventiva adesione al Distretto riconosciuta dalla Regione.
La delibera di ammissione è comunicata all’interessato, con l’invito a versare la quota associativa entro 15 giorni.
Art. 9 - Obblighi dei Consorziati
I consorziati sono tenuti a:
a) Non aderire a consorzi con finalità similari o contrastanti;
b) Comunicare tempestivamente ogni variazione anagrafica e amministrativa;
c) Ottemperare allo statuto, al regolamento e alle delibere assembleari;
d) Consentire i controlli del Consorzio sulla propria attività;
e) Corrispondere puntualmente i contributi e i rimborsi dovuti;
f) Osservare la massima riservatezza su atti e fatti del Consorzio.
Art. 10 - Esclusione dei Soci
L’Assemblea può deliberare l’esclusione del socio che:
a) Perda i requisiti per l’ammissione;
b) Risulti insolvente verso il Consorzio;
c) Non adempia agli obblighi statutari o contrattuali;
d) Pregiudichi con il suo operato gli interessi del Consorzio o degli altri consorziati.
Art. 11 - Recesso
Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata a.r. e diviene efficace dopo 90 giorni. Il socio receduto rimane obbligato per tutte le obbligazioni assunte fino alla data di efficacia del recesso.
Art. 12 - Subentro per Successione
In caso di trasferimento d’azienda, l’avente causa subentra nel contratto consortile previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e possesso dei requisiti di legge.
Art. 13 - Quote dei Soci Uscenti
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota versata. La sua quota rimane accantonata nel fondo consortile. L’ex socio rimane responsabile per le obbligazioni assunte fino alla data di cessazione.
Art. 14 - Organi Sociali
Sono organi del Consorzio:
a) L’Assemblea dei consorziati;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente.
Art. 15 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con i versamenti.
È convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio, e in seduta straordinaria quando necessario.
Le convocazioni sono effettuate con preavviso di almeno 8 giorni, tramite mezzi idonei a garantire la ricezione (PEC, email certificata, raccomandata), con indicazione dell’ordine del giorno.
Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere assembleari straordinarie richiedono la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione, e sono approvate a maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri, eletti dall’Assemblea per un triennio e rieleggibili.
Il Cda è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente del Cda ha la legale rappresentanza del Consorzio e firma delegata.
Art. 17 - Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili devono essere interamente reinvestiti in attività istituzionali.
Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione
Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 19 - Clausola Compromissoria
Le controversie tra il Consorzio e i soci saranno sottoposte a un tentativo obbligatorio di mediazione (D.Lgs. 28/2010). In caso di esito negativo, la controversia sarà devoluta a arbitrato irrituale secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 20 - Regolamento Interno
Per l’esecuzione del presente statuto è adottato un Regolamento interno, approvato dall’Assemblea, che disciplina nel dettaglio le materie di cui all’Art. 21 dello statuto originario.
Art. 21 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e della legge vigente in materia di consorzi.